Descrizione
Dal 16 maggio 2026 i monopattini elettrici devono essere OBBLIGATORIAMENTE dotati di contrassegno identificativo. Per le modalità di richiesta del contrassegno è possibile visitare l'apposita pagina dedicata del Portale dell'Automobilista - Ministero dei Trasporti.
Il contrassegno ("targhino") deve essere visibile e permanente nell'alloggiamento sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità.
Dal 16 luglio 2026 inoltre i monopattini elettrici dovranno essere assicurati per la responsabilità civile. L'assicurazione potrà essere sottoscritta solo se per il monopattino è già stato rilasciato il contrassegno identificativo.
Sanzioni. La circolazione con un monopattino privo di contrassegno identificativo o di assicurazione comporta la sanzione amministrativa da € 100 a € 400.
Si ricordano alcune regole generali per i monopattini elettrici:
- devono essere equipaggiati con un singolo motore elettrico avente una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W);
- possono essere giudati ESCLUSIVAMENTE dai maggiori di 14 anni;
- è obbligatorio indossare il casco;
- devono rispettare il limite di velocità di 20 km/h durante la circolazione su carreggiata o piste ciclabili e di 6 km/h all'interno delle aree pedonali;
- devono essere obbligatoriamente dotati di dispositivi di segnalazione visiva a luce fissa (non lampeggiante): una luce bianca o gialla anteriore e una luce rossa posteriore, quest'ultima accompagnata da catadiottri rossi;
- devono essere equipaggiati con indicatori luminosi di svolta (frecce) di colore giallo ambra.
Si ricorda in particolare che il mancato rispetto delle prescrizioni normative in tema di monopattini elettrici, oltre al normale aspetto sanzionatorio, espone il conducente (ovvero il genitore in caso di conducenti minorenni) ad ancor più seri profili di responsabilità qualora si sia coinvolti in sinistri stradali.
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Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026, 13:36